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Ammissione al gratuito patrocinio. L'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria - Cass. Pen., Sez. IV, sent. 23 maggio 2023 n. 22111

Giovedì, 25 Maggio 2023
Giurisprudenza | Legittimità | Gratuito patrocinio
Cass. Pen., Sez. IV, sentenza 23 maggio 2023 n. 22111 – Pres. Dovere, Cons. Rel. Cenci per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione fondato sulla mera affermazione che l'autocertificazione di assenza di reddito è di per sé un potenziale inganno è illegittimo, in quanto le disposizioni di cui gli artt. 79, comma 3, e 96, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che assicurano poteri di accertamento al giudice dell'ammissione e a quello dell'opposizione, implicano una presunzione di impossidenza dell'istante vincibile con l'esercizio di tali poteri.

Nel caso in esame, se il Tribunale avesse proceduto all'accertamento dei requisiti, avrebbe scoperto che la moglie detenuta da anni, ed il figlio, già detenuto, erano entrambi deceduti.

Dichiarazione di assenza di reddito - Ammissibilità - Rigetto dell'istanza – Condizioni – Autocertificazione del richiedente - Potere di controllo del giudice nel merito -  Rif. Leg.  artt. 79, comma 3, e 96, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

editor: Cianciolo Valeria