L’imposta di successione non compete al curatore dell’eredità giacente. Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Genova, Sent. 21 marzo 2024
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Qualora il patrimonio ereditario non sia sufficientemente capiente, l’obbligo di pagamento dell’imposta di successione non va posto a carico del curatore della eredità giacente, in quanto questi, essendo un soggetto nominato dal giudice per amministrare la massa relitta e non beneficiando di alcun tipo di arricchimento, deve ritenersi del tutto estraneo al rapporto tributario successorio.
Rif. Leg. Artt. 28 e 36 D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346
Imposta di successione – Onere – Amministrazione bene ereditari – Arricchimento
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, nella fattispecie, annulla l’avviso di liquidazione delle imposte di successione, di bollo, ipotecaria e catastale, relativo alla dichiarazione di successione che il ricorrente aveva presentato, in quanto obbligato per legge, nella qualità di curatore dell’eredità giacente.
Una corretta interpretazione dell’art. 36, comma 3, D.Lgs. 346/1990 esclude che l’imposizione venga a posta a carico del curatore della eredità giacente, non espressamente menzionato nella norma quale soggetto responsabile in solido. Si rileva altresì che qualora così non fosse, laddove il patrimonio ereditario risultasse privo di liquidità corrente, il curatore sarebbe costretto ad anticipare con proprie risorse le somme necessarie per versare l’imposta liquidata, potendo solo successivamente rivalersi sugli eredi accettanti o, in caso di devoluzione allo Stato, chiedere il rimborso all’erario.
Tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali verificatesi in materia, le spese di lite vengono compensate.
*Massima a cura dell’avv. Sara Fiasco
editor: Fossati Cesare
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