Il preminente interesse del minore quale unico criterio di scelta tra scuola pubblica e privata. Corte d'Appello di Milano, 6 novembre 2023
In caso di conflitto genitoriale circa la scelte relative ai figli, il criterio guida è quello del preminente interesse del minore ad una crescita sana ed equilibrata, e pertanto la decisione del giudice deve essere orientata a fare prevalere, sulle convinzioni personali, l'interesse morale e materiale del minore, che va individuato considerando l'età e le esigenze di sviluppo evolutivo affettivo, psico/fisico e formativo normalmente ad essa connesse, le capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, le esigenze specifiche dovute ad eventuali documentate circostanze fattuali individualizzanti proprie del bambino, il contesto familiare e sociale e quanto altro il giudice ritenga utile valorizzare motivatamente tra gli elementi relativi al minore acquisiti nella fase istruttoria.
Così Corte di Cassazione, 19 settembre 2023 n. 26820.
Interesse preminente del minore - Contrasto tra i genitori sull'iscrizione scolastica
Rif. Leg. Art. 337 ter c.c.
La Corte di Appello di Milano, già respinta l'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato, conferma il decreto emesso dal Tribunale di Pavia che ha rigettato l'istanza della madre ricorrente di iscrivere i figli minori ad un istituto scolastico privato, invitando le parti a proseguire il percorso di mediazione interrotto e conferendo ai Servizi Sociali l'incarico di fornire informazioni sul nucleo familiare e attuare gli interventi già indicati.
In parte motiva, la Corte territoriale si riporta alla giurisprudenza di legittimità - che persegue l'interesse del minore - e di merito che, in materia di contrasto tra i genitori circa l'iscrizione scolastica dei figli, privilegia l´istruzione pubblica in quanto questa rappresenta una scelta “neutra”, espressione primaria e diretta del sistema nazionale di istruzione nonché esplicazione principale del diritto previsto dall'articolo 33, comma 2, della Costituzione. L´iscrizione alla scuola privata si ritiene possa essere disposta solo in caso di "evidenti controindicazioni" a studiare in una scuola pubblica, oppure in presenza di "elementi precisi e peculiari", che rendano in concreto preferibile, nell'interesse del minore, la frequenza di una struttura diversa da quella pubblica. Situazioni, queste, che non ricorrono nel caso de quo, laddove le informative dei Servizi Sociali richieste dal Collegio hanno dato conto di un positivo andamento dell’inserimento scolastico dei minori, la cui interruzione viene ritenuta pregiudizievole.editor: Fossati Cesare
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