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Art. 570 cod. pen. L’obbligato non può sostituire l’obbligazione a suo arbitrio - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 5 aprile 2024 n. 14025

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 5 aprile 2024 n. 14025 - Pres. De Amicis, Cons. Rel. D’Arcangelo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Integra il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la condotta del genitore che, obbligato con provvedimento del giudice civile a versare una somma di denaro a titolo di contributo per il mantenimento di un figlio minore, gli conferisce altro bene.
La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non si applica al reato di omesso versamento del contributo al mantenimento dei figli minori previsto dall'art. 570 cod. pen., essendo l'abitualità del comportamento ostativa al riconoscimento del beneficio e non rilevando la particolare tenuità di ogni singolo inadempimento.
 
Delitti contro l'assistenza familiare - Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Omessa prestazione dei mezzi di sussistenza - Omessa corresponsione dell'assegno di mantenimento - Reiterazione della condotta - Particolare tenuità del fatto - Esclusione – Ragioni – Rif. Leg. artt. 131-bis e 570 cod. pen.

autore: Cianciolo Valeria