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Indigenza e violazione degli obblighi di assistenza familiare - Corte d'Appello Cagliari, Sez. I, sent. 6 febbraio 2024 n. 152

Venerdì, 5 Aprile 2024
Giurisprudenza | Merito | Diritto penale della famiglia Sezione Ondif di Cagliari
Corte d'Appello Cagliari, Sez. I, sentenza 6 febbraio 2024 n. 152 – Pres. Poddighe per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'impossibilità assoluta dell'obbligato di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570-bis cod. pen., che esclude il dolo, non può essere assimilata alla indigenza totale, dovendosi valutare se, in una prospettiva di bilanciamento dei beni in conflitto, ferma restando la prevalenza dell'interesse dei minori e degli aventi diritto alle prestazioni, il soggetto avesse effettivamente la possibilità di assolvere ai propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza.
Nel caso in esame la condizione dell’uomo quale emersa dall'istruttoria lo poneva in condizione di non poter adempiere agli obblighi imposti, indipendentemente dalla sua volontà, trovandosi in condizioni economiche così disastrose da dover ricorrere all'aiuto sistematico di parenti ed amici cercando al contempo, di reperire una nuova attività lavorativa, anche umile.


Diritto penale - Mancato versamento del pagamento dell'assegno di mantenimento - Incapacità economica dell'obbligato - Impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati – Indigenza – Elemento soggettivo del reato – Rif. Leg. artt. 81, 131-bis, 133, 570-bis, 572 cod. pen.; art. 12-sexies Legge 1 dicembre 1970 n. 898; art. 530 c.p.p.

editor: Cianciolo Valeria