Ricorso in Cassazione improcedibile senza attestazione di conformità - Cass. Civ., Sez. I, ord., 25 marzo 2024 n. 7942
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Improcedibile il ricorso in Cassazione laddove il ricorrente non certifichi la conformità delle copie informatiche del ricorso per cassazione e della procura alle liti, che pure ha trasmesso con modalità telematica.
Nel caso di specie, parte ricorrente non aveva depositato copia certificata conforme del ricorso per cassazione munito di procura speciale, nativo analogico e depositato in copia telematica, non potendosi dunque produrre gli effetti previsti dall'art. 16 - decies d.l. n. 179 (poi confluito nell'art. 196 - novies disp. att. c.p.c.), nella parte in cui stabilisce che "La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento."
Processo civile – Processo civile telematico – Ricorso in Cassazione - Deposito del ricorso con modalità telematica - Certificazione di conformità della copia analogica del ricorso digitale – Difetto -Improcedibilità del ricorso – Rif. Leg. art. 196 - novies disp. att. c.p.c.; artt. 365, 369 e 370 c.p.c.
editor: Cianciolo Valeria
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