Si al risarcimento del danno esistenziale in favore dei genitori e del minore in caso di mancata predisposizione del “Progetto individuale di vita”. T.A.R. Calabria, 5 ottobre 2023

Mercoledì, 18 Ottobre 2023
Giurisprudenza | Responsabilità | Disabilità | Merito
TAR Calabria, Est. Mazzulla, sentenza 5.10.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Deve essere riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale, e nella specie, esistenziale, patito tanto dai genitori quanto dalla minore disabile, quale conseguenza diretta e immediata della mancata evasione dell’istanza tendente alla predisposizione in favore di quest’ultima, riconosciuta portatrice di “handicap in situazione di gravità” ex art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992, del cd. “Progetto individuale di vita” di cui all’art. 14 L. n. 328/2000, ovvero di un progetto finalizzato alla piena integrazione delle persone disabili, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché dei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro che ciascun comune di riferimento deve predisporre nell’ambito delle risorse all’uopo rese disponibili, su richiesta dell’interessato.

Risarcimento del danno non patrimoniale – danno esistenziale – prova presuntiva - violazione dei diritti costituzionalmente garantiti – ritardo della p.a. nella evasione del cd. “Progetto individuale di vita”

Rif. Leg.  Art 3 Legge n. 104/1992; Art. 14 Legge n. 328/2000

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La sentenza in oggetto viene pronunciata dal T.A.R. per la Calabria su ricorso promosso per l’accertamento giurisdizionale del diritto al risarcimento dei danni patiti dai genitori di una minore affetta da handicap grave, oltre che dalla minore stessa, in conseguenza del ritardo dell'amministrazione comunale nell’evasione dell’istanza avente ad oggetto la predisposizione del cd. “Progetto individuale di assistenza” previsto dall’art. 14 della Legge n. 328/2000.

Sotto il profilo dell’an debeatur, il risarcimento del danno non patrimoniale viene riconosciuto in considerazione della dimostrazione della spettanza del bene vita nonché del sorgere, in conseguenza dell’inerzia della pubblica amministrazione, di “disarmonie ed inefficienze” tali da aggravare lo stato di prostrazione psico-fisica in cui normalmente versa anche il più “attrezzato” genitore di un bimbo disabile. Tali circostanze, peraltro, rientrando nei cd. fatti di comune esperienza, devono ritenersi provate in via presuntiva e indiziaria ex art. 2729 c.c.

Alla stregua del consolidato orientamento già espresso dalla Sezione nella sentenza n. 16 del 14 gennaio 2013, il Collegio ritiene che nel caso di violazione dei diritti del minore disabile costituzionalmente garantiti e protetti possa farsi luogo al risarcimento del danno esistenziale, che è individuabile negli effetti che la diminuzione (anche temporanea) delle ore di assistenza ha sullo sviluppo del disabile in situazione di gravità, in considerazione dell’interruzione del processo di promozione dei suoi bisogni di cura, di istruzione o di partecipazione a fasi di vita “normale”.

Segue poi ampia disamina sul concetto di danno esistenziale e della sua esigenza di prova, con particolare riferimento al pregiudizio subito dai soggetti minori e disabili gravi, in relazione ai quali il comportamento ritenuto lesivo è un comportamento negligente che omette di rimuovere quei limiti incolpevoli da cui il destinatario, soggetto particolarmente debole in quanto disabile e pure minore di età, è gravato.

Sotto il profilo del quantum debeatur, trattandosi di nocumenti di natura non patrimoniale, provati in via presuntiva, soccorrono le disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. legittimanti la liquidazione degli stessi in via equitativa.

editor: Fossati Cesare