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Non viola la privacy la telecamera se non eccede le necessità di tutela. Cass., Sez. I, Ord. 19 marzo 2024 n. 7289

Cass. Sez. I, Est. Tricomi, ord. 19.03.24 n,7289 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il trattamento di dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza da un privato per fini diversi da quelli esclusivamente personali è lecito ove sia effettuato in presenza di concrete situazioni che giustificano l'installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale (principio di necessità) e ove si avvalga di un utilizzo delle apparecchiature volte a riprendere le aree di comune disponibilità con modalità tali da limitare l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti, in uso a terzi o su cui terzi vantino diritti, e di particolari che non risultino rilevanti (principi di non eccedenza e di proporzionalità).

Rif. Leg. Artt. 4,5, 15, 23, 24, 31 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; Artt. 1117, 1122 ter c.p.c.; Artt. 2, 14 Cost.

Sistemi di videosorveglianza – Consenso – Proprietà privata – Servitù di passaggio

Il fatto storico portato oggi all’attenzione della Corte concerne l’installazione, da parte del ricorrente, sulla facciata esterna della propria abitazione di un sistema di videosorveglianza tale da riprendere il tratto di strada privata antistante il cancello d'ingresso della proprietà, asseritamente lesivo della privacy e della riservatezza dei vicini che sono soliti percorrere la via privata in forza del diritto di servitù di passaggio esistente in favore del proprio fondo.

Preliminarmente rilevato il vizio della sentenza impugnata per una non corretta applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 e del Provvedimento emesso dall'Autorità Garante in data 8 aprile 2010, nonché della disciplina civilistica dettata dagli artt. 1117 e ss., l'affermazione dell’illegittimità della installazione del sistema di videosorveglianza è ritenuta errata, perché fondata esclusivamente sulla mancata prestazione del consenso preventivo del soggetto titolare del diritto di servitù di passaggio sulle aree rientranti nell'ambito di ripresa, consenso che, nel caso di specie, non era richiesto in conformità al provvedimento di bilanciamento preventivo degli interessi adottato dal Garante in data 8 aprile 2010. Piuttosto, il vaglio di liceità avrebbe dovuto riguardare la ricorrenza dei principi di necessità e di proporzionalità, con onere della prova a carico del titolare del trattamento, il cui accertamento viene rinviato al giudice del rinvio.

autore: Fossati Cesare