La coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati - Corte di Appello di Palermo, sent. 5 marzo 2024 n. 358
Martedì, 19 Marzo 2024
Giurisprudenza
| Separazione dei coniugi
| Riconciliazione
| Merito
Sezione Ondif di Palermo
Per l'art. 157 c.c., i coniugi possono far cessare gli effetti della sentenza di separazione con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
Esclusa nella specie la dichiarazione espressa, la Corte ha rilevato che gli elementi sintomatici valorizzati dal primo Giudice (coabitazione, comune partecipazione a eventi ludici o festivi) sono ben lontani dal dare la prova del “ripristino della comunione di vita e d'intenti” e della “reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali” postulate dalla legge.
La sentenza della corte d’appello palermitana riprende principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati, essendo necessario il rispristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale. Il coniuge che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare, che il giudice di merito è chiamato a verificare.
Riconciliazione dei coniugi – Mancata prova della riconciliazione - Caducazione del decreto di omologa della separazione coniugale - Eccezione di inammissibilità dell'opposizione – Rif. Leg. art. 157 cod. civ.; artt. 190 e 615 c.p.c.
editor: Cianciolo Valeria
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