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Al Curatore Speciale del minore il potere sostanziale di scegliere la scuola in caso di disaccordo dei genitori. Tribunale di Como, Decreto del 31 gennaio 2024

Martedì, 5 Marzo 2024
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Minori | Merito Sezione Ondif di Como
Tribunale di Como, Est. Cao, 31.01.2024 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In considerazione dell’accesa conflittualità esistente tra i genitori e delle numerose problematiche che involgono il nucleo familiare, onde tutelarlo da possibili pregiudizi derivanti dal conflitto, va disposta la nomina di un Curatore Speciale al quale attribuire il potere di provvedere, con la massima urgenza, all’iscrizione a scuola del minore, sentiti i genitori, il minore stesso, i Servizi Sociali e gli insegnanti, con adozione quindi della decisione maggiormente conforme al suo interesse, previa autorizzazione alla assunzione di tutte le informazioni necessarie presso gli istituti scolastici coinvolti e i Servizi Sociali

 

Rif. Leg. Artt. 78 e 473-bis.8 c.p.c.

 

Conflittualità tra i genitori – Nomina del Curatore Speciale – Interesse del minore

Il Tribunale di Como, letta l’istanza della ricorrente che, nell’imminenza del termine di scadenza, chiedeva l’autorizzazione ad iscrivere il figlio minore presso la scuola primaria stante il disaccordo tra i genitori, rilevata l’estrema criticità del nucleo familiare, ritiene opportuno provvedere sollecitamente alla nomina del Curatore Speciale al quale attribuire il potere sostanziale di scegliere la scuola nel preminente interesse del minore, non avendo il Tribunale sufficienti elementi per assumere una motivata decisione inaudita altera parte, nè sussistendo materialmente i tempi tecnici per l’integrazione del contraddittorio.

Il Giudice adito ritiene altresì necessario prescrivere ai genitori di attenersi, nell’esclusivo interesse della prole, alle statuizioni dei provvedimenti assunti, di prestare la massima collaborazione agli operatori coinvolti e di attenersi alle indicazioni degli stessi, con l’avvertenza che, in difetto di effettiva collaborazione con gli operatori e con il Curatore, possono essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale.

autore: Fossati Cesare