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Decadenza dalla responsabilità genitoriale per il coniuge violento che si disinteressa dei figli. Tribunale di Modena, Sent. 20 febbraio 2024

Martedì, 27 Febbraio 2024
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Affidamento dei figli | Merito Sezione Ondif di Modena
Trib. Modena, Est. Zavaglia, sent. 20.02.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
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Va dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale di colui che, disinteressandosi totalmente dei figli, in particolare di quello minore, abbia seriamente compromesso il benessere di quest'ultimo, così trascurando i propri doveri e ponendo in essere una condotta oggettivamente lesiva e pregiudizievole, a prescindere da qualsiasi valutazione di colpevolezza. La dichiarazione di decadenza ex art. 330 c.c. è vieppiù giustificata dagli agiti di violenza posti in essere nei confronti dell'altro genitore, qualora dette condotte violente abbiano procurato un danno ai figli e sempre che il medesimo coniuge maltrattante non abbia intrapreso alcun percorso volto a superare le proprie disfunzionalità genitoriali ai sensi dell'art. 31 della Convenzione di Instanbul del 2011. 

Rif. Leg. Artt. 78, 473-bis.8 c.p.c.; Artt. 150, 151, 330, 337-ter, 337-quater c.c.

Affidamento super-esclusivo del minore - Decadenza dalla responsabilità genitoriale - Collocazione del minore - Nomina del Curatore Speciale del minore - Mantenimento del figlio minore e del maggiorenne non economicamente indipendente

 

Previo riconoscimento della giurisdizione e dell'applicazione della legge italiana nonostante la presenza di elementi di estraneità (cittadinanza straniera delle parti e matrimonio contratto all'Estero), il Tribunale di Modena pronuncia la separazione personale dei coniugi con addebito al marito violento nei confronti della moglie, anche alla presenza dei figli.

In considerazione della condotta fortemente pregiudizievole nei confronti dei questi ultimi e soprattutto di quello ancora minorenne, viene accolta la domanda della ricorrente e del curatore speciale di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, convenuto contumace, per il quale, peraltro, non risulta possibile formulare alcuna prognosi positiva in ordine all'effettiva possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento all'assunzione diretta della responsabilità genitoriale.

Considerato il pregiudizio subito dal minore in conseguenza delle condotte violente poste in essere dal padre nei confronti della coniuge, viene disposto l'affido super esclusivo alla madre, collocataria, con previsione di incontri protetti padre - figlio.

Tenuto conto che lo stato di disoccupazione del convenuto non lo esonera dal dovere di mantenimento del figlio, viene confermato quanto posto a carico del padre in favore del minore in sede presidenziale; viene invece negato il contributo paterno al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente che da tempo ha interrotto gli studi e non si è fatto carico di reperire un impiego che gli consenta di rendersi autosufficiente.

Viene altresì dichiarato cessato l'obbligo di mantenimento della moglie, resasi, nelle more, economicamente autonoma.

L'assegno unico andrà interamente percepito dalla madre, affidataria esclusiva del minore.

editor: Fossati Cesare