Sentenza parziale di separazione previa cancellazione della precedente. Tribunale di Padova, 28 novembre 2023
Sabato, 24 Febbraio 2024
Giurisprudenza
| Separazione e divorzio: aspetti processuali
| Separazione dei coniugi
| Riconciliazione
| Merito
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
La mancata produzione del piano genitoriale non comporta inammissibilità del ricorso che presenti quantomeno indicazioni in ordine alle prospettive di vita della minore e di frequentazione con i genitori.
Spetta a chi sostiene l’intervenuta riconciliazione fra i coniugi, che deve consistere nella piena ricomposizione della comunione coniugale di vita, l’onere della prova. Si richiede un’indagine di fatto da compiersi attribuendo rilievo preminente alla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti posti in essere dai coniugi.
Rif. Leg. Art. 473bis.12 cpc, art. 157 c.c.
Piano genitoriale – inammissibilità – condizioni
Annullamento separazione – riconciliazione presupposti
Sentenza parziale
editor: Fossati Cesare
Giovedì, 3 Ottobre 2024
Inammissibile il reclamo promosso contro un secondo provvedimento emanato ex art. 473-bis ... |
Lunedì, 30 Settembre 2024
Separazione personale e provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. - Tribunale di ... |
Venerdì, 27 Settembre 2024
Solo evidenti errori di diritto o di valutazione in sede di reclamo. ... |
Mercoledì, 25 Settembre 2024
Il reclamo ex art. 473-bis.24 non è sovrapponibile al 708 IV co. ... |