Sentenza parziale di separazione previa cancellazione della precedente. Tribunale di Padova, 28 novembre 2023
Sabato, 24 Febbraio 2024
Giurisprudenza
| Separazione e divorzio: aspetti processuali
| Separazione dei coniugi
| Riconciliazione
| Merito
La mancata produzione del piano genitoriale non comporta inammissibilità del ricorso che presenti quantomeno indicazioni in ordine alle prospettive di vita della minore e di frequentazione con i genitori.
Spetta a chi sostiene l’intervenuta riconciliazione fra i coniugi, che deve consistere nella piena ricomposizione della comunione coniugale di vita, l’onere della prova. Si richiede un’indagine di fatto da compiersi attribuendo rilievo preminente alla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti posti in essere dai coniugi.
Rif. Leg. Art. 473bis.12 cpc, art. 157 c.c.
Piano genitoriale – inammissibilità – condizioni
Annullamento separazione – riconciliazione presupposti
Sentenza parziale
editor: Fossati Cesare
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