Inammissibile il reclamo avverso i provvedimenti indifferibili. Tribunale di Livorno, Ord. 15 novembre 2023
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Essendo i provvedimenti indifferibili suscettibili di revisione da parte del Giudice in esito alla prima udienza di cui all'art. 473bis.22 c.p.c., con possibilità altresì di reclamo da interporre alla Corte di Appello, e venendo così meno l’esigenza, sottesa all’istituto del reclamo nel rito cautelare, di conservazione dei propri effetti fino alla decisione del merito o anche oltre, in difetto di una espressa previsione in tal senso, come diversamente previsto per i provvedimenti emessi in corso di causa, il reclamo promosso ex art. 669terdecies c.p.c. avverso il decreto di rigetto delle istanze ex art. 473bis.15 c.p.c. deve dichiararsi inammissibile.
Rif. Leg. Artt. 473bis.15, 473bis.22, 473bis.24, 669terdecies c.p.c.
Provvedimenti indifferibili – Provvedimenti cautelari – Provvedimenti temporanei ed urgenti emessi in corso di causa – Revisione e Reclamo
- §§
Ritenuto sanato ex tunc, per avvenuta costituzione in giudizio della parte reclamata, il vizio di notifica dell'atto introduttivo del procedimento, il Tribunale di Livorno affronta, nella fattispecie, la spinosa questione della reclamabilità del decreto con il quale è stata rigettata l’istanza avanzata ai sensi dell’art. 473bis.15 c.p.c. e lo fa richiamando i tre diversi orientamenti espressi dalla giurisprudenza di merito in ordine all'applicabilità ai provvedimenti indifferibili dell’art. 669 terdecies c.p.c. e alla assimilabilità degli stessi, nel contenuto, ai provvedimenti temporanei ed urgenti previsti dall'art. 473bis.22 c.p.c. da emettersi in corso di causa.
Ritiene, preliminarmente, il Collegio che molteplici argomenti di ordine letterale, logico e sistematico debbano far propendere per la non applicabilità del rito cautelare uniforme e, conseguentemente, per la non reclamabilità dei provvedimenti in esame ai sensi dell’art. 669terdecies c.p.c.
Peraltro, essendo i provvedimenti di cui all’art. 473bis.15 c.p.c., al contrario di quelli emanati ai sensi dell’art. 473bis.22 c.p.c. (i quali, in caso di estinzione del giudizio, conservano i loro effetti), destinati ad essere superati ed inglobati proprio da questi ultimi e non essendo gli stessi contemplati nel secondo comma di cui all’art. 473bis.24 c.p.c., nel presupposto che il legislatore, ove abbia voluto prevedere la reclamabilità lo abbia espressamente stabilito, il Tribunale conclude per l'inammissibilità dell'interposto reclamo.
editor: Fossati Cesare
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