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Al momento della celebrazione del matrimonio la buona fede dei nubendi si presume. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 17 gennaio 2024, n. 1772

Venerdì, 16 Febbraio 2024
Giurisprudenza | Nullità del matrimonio | Legittimità
Cass. Sez. I , Est. Tricomi, Ord. 17.01.24 n.1772 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia matrimoniale trova applicazione il criterio generale di cui all'art. 1147, quarto comma, c.c., in virtù del quale, agli effetti della dichiarazione di nullità del matrimonio putativo ex art. 128 c.c., si presume la buona fede dei nubendi nel momento della celebrazione del matrimonio, con la conseguenza che l'onere di provare l'inefficacia del matrimonio nullo, anche sotto il profilo della putatività, e la mala fede del nubendo, incombe su colui che lo allega.

Conforme: Cass. n. 33409/2021

Rif. Leg.: Artt. 117, 128, 584, 1147 c.c.; Art. 8 Legge n. 890/1982

Nullità della notificazione della sentenza - Ammissibilità dell'atto di appello - Impugnazione dell'atto di matrimonio - Matrimonio putativo - Nullità del matrimonio - Quota ereditaria in favore del coniuge superstite

La Corte di Cassazione, nell'ordinanza in oggetto, dopo aver rigettato le preliminari eccezioni in ordine all'ammissibilità dell'appello per asserita nullità della notificazione della sentenza di primo grado, respinge in quanto infondato anche il motivo di impugnazione relativo all'accoglimento, da parte della Corte territoriale, dell'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva per mancanza di interesse successorio in capo alla ricorrente, che ha agito dopo la morte del padre per conseguire la declaratoria di nullità del matrimonio dal medesimo contratto a seguito di divorzio.

La Corte precisa che la prova dell'esistenza di uno stato di dubbio del coniuge sulla validità del matrimonio è a carico di chi ha interesse a dimostrare l'assenza di buona fede, ma ogni valutazione al riguardo è riservata al giudice di merito.

Peraltro, dal disposto dell'art. 584 c.c., consegue che l'interesse ad agire ex art. 117, primo comma, c.c., che sia fatto valere per conseguire la declaratoria di nullità del matrimonio da parte di un terzo, al fine di evitare il pregiudizio di diritti successori che egli potrebbe subire a seguito dell'applicazione dell'art. 584 c.c. in favore del coniuge putativo, si configura come "legittimo ed attuale" solo ove l'azione proposta sia volta a conseguire la declaratoria di nullità del matrimonio e l'accertamento della mala fede da parte del coniuge superstite, che il terzo attore ha l'onere di allegare, dedurre e dimostrare.

Non essendo stato mai stato affrontato, nei procedimenti di merito, il tema della buona / male fede, la decisione impugnata, immune da vizi logici, risulta incensurabile in sede di legittimità.

autore: Fossati Cesare