Al genitore è stato consentito per anni di decidere le modalità di contatto del figlio con l’altro. Landini c. Italia. Ricorso n. 48280/21. CEDU, I sez., 12 ottobre 2023
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Sull’eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, la Corte non può rimproverare al ricorrente di averle trasmesso le proprie doglianze senza avere atteso la decisione della Corte di cassazione, dal momento che erano passati vari anni prima che il tribunale adottasse una decisione sulla sua domanda di diritto di visita. A tale proposito, la Corte rammenta che si trattava di un ricorso in materia di diritto di visita e che, data l’urgenza della controversia, era necessario che le autorità prendessero una decisione più rapidamente.
La giurisdizione interna, anziché adottare le misure idonee a creare le condizioni necessarie alla piena realizzazione del diritto di visita del padre del minore, ha tollerato che la madre, con il suo comportamento, impedisse il consolidarsi di una vera e propria relazione tra il ricorrente e il minore.
Vita familiare – diritto di visita – misure idonee
Rif. Leg. Art. 8 CEDU
editor: Fossati Cesare
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