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Giudizio per la declaratoria di nullità di un testamento olografo ed esame grafologico - Cass. Civ., Sez. II, Ord., 08 febbraio 2024, n. 3603

Lunedì, 12 Febbraio 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Successioni
Cass. Civ., Sez. II, Ord., 08 febbraio 2024, n. 3603; Pres. Manna, Rel. Cons. Fortunato per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel giudizio promosso per la declaratoria di nullità di un testamento olografo per non autenticità del documento, l'esame grafologico deve necessariamente compiersi sull'originale, poiché soltanto su quest'ultimo possono rinvenirsi quegli elementi la cui peculiarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione. Il principio non si spiega in virtù dell'esistenza di una graduatoria delle fonti di prova della falsità o per l'inutilizzabilità della prova atipica, ma sulla scorta della necessaria valorizzazione di quei particolari elementi che appaiono imprescindibili, sotto il profilo strettamente tecnico, per la natura degli accertamenti da compiere.


Successioni –– Declaratoria di nullità del testamento - Esame grafologico – Testamento; Rif. Leg. Artt. 553, 555, 737 e 749 c.c.

editor: Ferrandi Francesca