Data la gravità del quadro clinico, l’ads può imporre l’inserimento in struttura. Tribunale di Genova, Giudice Tutelare, Decreto 27 gennaio 2024
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Plurimi ricoveri coatti in servizio psichiatrico di diagnosi e cura, giustificati da episodi di agitazione psicomotoria con aggressività eterodiretta, specie nei confronti di congiunti, spesso dovuti ad abuso di alcool e di sostanze, confermati da perizia che attesta il peggioramento complessivo della situazione clinica del paziente nel corso degli anni, con ripercussioni negative sulla sua vita sociale e di relazione, appare opportuno che i poteri dell’Amministratore di Sostegno siano ampliati fino a ricomprendere la prestazione del consenso informato rispetto alle cure e agli altri aspetti sanitari, nonché alla decisione in relazione al luogo dove vivere, aspetti in relazione ai quali il beneficiario non risulta in grado di determinarsi.
All’Amministratore di Sostegno può essere deferito il potere di avvalersi della collaborazione e dell’ausilio degli operatori dei servizi socioassistenziali e sanitari e, unicamente in caso di gravissima necessità, della forza pubblica, per superare l’opposizione del beneficiario, sempre salvo il rispetto della dignità e della libertà personale di quest’ultimo.
Amministrazione di sostegno – grave infermità psichica – ripercussioni – poteri di rappresentanza esclusiva straordinari – ambito sanitario e residenziale
Rif. Leg.: art. 405 c. 5 nr. 3 c.c.
editor: Fossati Cesare
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