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Sull'impugnazione del matrimonio dell'interdetto - Cass. Civ., Sez. I, ord. 17 gennaio 2024 n. 1770

Cass. Civ., Sez. I, ord. 17 gennaio 2024 n. 1770 – Pres. Valitutti, Cons. Rel. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Alla luce dell'art. 119 cod. civ. che dispone: "Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se l'interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio...”, emerge che, oltre ai soggetti legittimati all’impugnazione, vi è una facoltà di impugnazione del matrimonio, e non un dovere di impugnazione, sia nel caso in cui la sentenza di interdizione per infermità di mente sia già passata in giudicato al tempo del matrimonio sia nel caso in cui l’interdizione sia successiva al matrimonio.

Ritenuto inammissibile il ricorso proposto dal fratello del de cuius, interdetto successivamente alla celebrazione del matrimonio, avendo la Corte territoriale interpretato correttamente il disposto normativo e non essendo emerse prove che suffragassero la tesi di un deficit cognitivo tale da inficiare il consenso al matrimonio.

Matrimonio - Interdicendo - Interdizione - Impugnazione del matrimonio dell'interdetto – Rif. Leg. artt. 85, 119 e 120 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria