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La distinzione tra erede e legatario va individuata attraverso l'utilizzo delle comuni regole ermeneutiche - Cass. Civ., Sez. II, Ord., 11 gennaio 2024, n. 1149

Mercoledì, 17 Gennaio 2024
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Cass. Civ., Sez. II, Ord., 11 gennaio 2024, n. 1149; Pres. Manna, Rel. Cons. Pirari per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Può ravvisarsi l'istituzione di erede ex re certa allorché la volontà del testatore sia stata quella di attribuire uno o più beni determinati come quota del suo patrimonio e non già come lascito autonomo senza conferimento della qualità di erede, ossia il legato, tenendo conto che l'assegnazione di beni determinati dà luogo ad una successione a titolo universale qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto oppure ad un legato se egli abbia voluto attribuirgli singoli, individuati, beni.


Successioni – Testamento – Erede e legatario - Interpretazione; Rif. Leg. Artt. 551, 588 e 1362 c.c.

editor: Ferrandi Francesca