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Assegno divorzile solo assistenziale quando è indimostrato l'apporto fornito dal richiedente. Corte d'Appello Milano, sent. 29 dicembre 2023

Mercoledì, 10 Gennaio 2024
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Mantenimento | Divorzio | Merito Sezione Ondif di Milano
Corte d'Appello Milano, Est. Arceri, sentenza 29.12.2023 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
massima Corte d'Appello di Milano 29.12.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Qualora sia investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, il giudice del merito deve accertare, in virtù delle allegazioni puntuali e specifiche da parte del coniuge richiedente, onerato della relativa prova, l'impossibilità di quest'ultimo di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi; l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare in giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale.

Assegno divorzile: funzione assistenziale - compensativa - perequativa

Decorrenza dell'assegno divorzile - Restituzione della componente perequativa - compensativa

Rif. Leg.: Art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.

Conforme Corte di Cass. 38362/2021

La sentenza in oggetto viene pronunciata all'esito del giudizio di impugnazione promosso, per motivi tutti afferenti alle statuizioni di contenuto economico, avverso la sentenza di divorzio del Tribunale di Milano, la quale, assegnata la casa familiare, di proprietà esclusiva dell'appellante, alla ex coniuge, confermava l’importo stabilito in sede di separazione quale contributo al mantenimento delle figlie nella misura di Euro 1.000,00 (Euro mille/00) mensili per ciascuna, oltre al 100% delle spese straordinarie come da protocollo, ponendo a carico dell'appellante un assegno divorzile a favore della ex-moglie pari ad Euro 2.000,00 (Euro duemila/00) mensili.

Respinta l'istanza di sospensiva in via urgente, la Corte preliminarmente reputa non opportuna e comunque non rituale la riunione del procedimento a quello, previamente radicato, concernente il gravame avverso la pronuncia di separazione, e ciò per la diversità di principi e di presupposti con riferimento alle statuizioni economiche.

Richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, la Corte d'Appello precisa che per l’attribuzione dell’assegno divorzile in funzione compensativa o perequativa occorre indagare le ragioni e conseguenze della scelta di uno dei coniugi, seppure condivisa con l’altro, di dedicarsi prevalentemente all’attività familiare. Tale scelta  assume rilievo nei limiti in cui sia all’origine di “aspettative professionali sacrificate” (Cfr. SU n. 18287 del 2018) e della rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali che il richiedente l’assegno ha l’onere di dimostrare in concreto, oppure nel caso in cui, in ottica perequativa, tale scelta abbia comportato un ingiustificato spostamento di ricchezza da un coniuge all’altro, ovvero sia stata la conditio sine qua non che ha consentito l’arricchimento dell’altro.

Richiamati i principi giurisprudenziali anche relativi alla decorrenza dell'assegno di divorzio, la Corte non può che confermare pienamente il giudizio di sussistenza di un elevato divario reddituale e patrimoniale tra le parti.

Tuttavia, l'assenza di dimostrazione che l’apporto della richiedente l'assegno alla conduzione della vita familiare e all’allevamento delle figlie abbia avuto una valenza decisiva per l’affermazione professionale del marito, ovvero per la formazione del patrimonio di costui, consente l’attribuzione di un assegno divorzile in funzione meramente assistenziale, con decorrenza dalla data dei provvedimenti provvisori in sede di divorzio. L’effetto restitutorio conseguente alla pronuncia è insito nella rideterminazione del contributo dovuto alla ex coniuge.

Merita invece conferma la sentenza di prime cure in ordine all'onere di mantenimento delle figlie ormai maggiorenni, ma non economicamente indipendenti. 

autore: Fossati Cesare