Accertato il tradimento, l’addebito vien da sé. Tribunale di Torino, 2 ottobre 2023
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L'inosservanza dell’obbligo di fedeltà può essere causa anche esclusiva dell'addebito della separazione, quando si accerti in fatto che a quella violazione risale la crisi dell'unione.
Un dovere di fedeltà può permanere anche dopo l'insorgere dello stato di separazione, quando però si accerti la conservazione tra i coniugi (ancorché separati) di un minimun di solidarietà tale da giustificare la permanenza di un simile dovere.
Una volta accertato il tradimento, opera una sorta di inversione dell'onere della prova, per cui il nesso di causalità tra la violazione del dovere coniugale di fedeltà e l'irreversibilità della crisi coniugale si presume e spetta a chi vuole dimostrare il contrario provare la mancanza di tale nesso.
Rif. Leg.: Art. 143 c.c.
Separazione – addebito - onere della prova
editor: Fossati Cesare
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