Non spetta al Curatore di Eredità Giacente il pagamento delle imposte di successione. Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Lecco, 30 ottobre 2023
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Il Curatore dell’eredità giacente non ha sulle cose del “de cuius” un potere che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale, in quanto egli svolge unicamente un’attività di custodia e di amministrazione del patrimonio ereditario, a ciò incaricato dal Tribunale e sotto il diretto controllo di quest’ultimo.
Poiché l’obbligo di custodire e amministrare fedelmente i beni dell’eredità non può essere confuso con il possesso, il curatore dell’eredità giacente, pur essendo tenuto a presentare la dichiarazione di successione, non è obbligato a pagare l’imposta di successione.
Imposta di successione – Curatela Eredità Giacente – obblighi del Curatore
Rif. Leg.: art. 1 del D. Lgs. n. 346/1990
conformi:
- Commissione Tributaria reg. Toscana 18.02.2019
- Commissione Tributaria reg. Toscana 21.02.2019
- Commissione Tributaria prov. di Torino 22.09.2020
- Commissione Tributaria prov. di Milano 02.03.2021
- Commissione Tributaria prov. di Milano 04.03.2021
- Commissione Tributaria prov. di Milano 02.03.2022
- Corte di Giustizia Trib. di I grado di Bologna 18.04.2023
autore: Fossati Cesare
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