Il Curatore di Eredità Giacente non è tenuto alle imposte di successione. Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bologna, 18 aprile 2023
Il Curatore dell’eredità giacente non può essere assoggettato ad imposta di successione per la mancanza dei presupposti sia oggettivi che soggettivi, in quanto non si assiste ad alcun trasferimento di beni in capo alla curatela né quest’ultima può in alcun modo assurgere al rango di erede.
Non è ravvisabile un possesso dei beni in capo al Curatore dell’eredità giacente, che svolge unicamente un’attività di amministrazione del patrimonio ereditario a ciò incaricato dal Tribunale e sotto il diretto controllo di quest’ultimo, potendosi semmai ravvisare in capo al medesimo la mera detenzione dei beni ereditari.
Imposta di successione – Curatela Eredità Giacente – obblighi del Curatore
Rif. Leg.: art. 1 del D. Lgs. n. 346/1990
conformi:
- Commissione Tributaria reg. Toscana 18.02.2019
- Commissione Tributaria reg. Toscana 21.02.2019
- Commissione Tributaria prov. di Torino 22.09.2020
- Commissione Tributaria prov. di Milano 02.03.2021
- Commissione Tributaria prov. di Milano 04.03.2021
- Commissione Tributaria prov. di Milano 02.03.2022
- Corte di Giustizia Trib. di I grado di Bologna 18.04.2023
- §§
D’interesse il rilievo per cui nel corso della giacenza dell’eredità non si dà luogo a devoluzione alcuna per cui non si dovrà procedere a trascrivere alcunché, né sarà dovuto il pagamento di alcuna imposta ipotecaria, imposta di bollo, tassa ipotecaria e tributi speciali.
editor: Fossati Cesare
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