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Il rimedio del reclamo di cui all’art. 669 terdecies c.p.c. e le implicazioni riferite alle impugnazioni. Corte Costituzionale, 10 novembre 2023 n. 202

Nota a Corte Costituzionale n. 202 del 10 Novembre 2023 di Manuel Capretti,
Avvocato e Vicepresidente ONDIF Sezione di Fermo

Giovedì, 16 Novembre 2023
Giurisprudenza | Processo civile | Consulenza tecnica | Legittimità Sezione Ondif di Fermo
Corte Costituzionale, Est. Amoroso, sentenza 11.11.2023 Corte Costituzionale, Est. Amoroso, sentenza 11.11.2023
la nota dell'avv. Manuel Capretti la nota dell'avv. Manuel Capretti

Con la pronuncia in commento, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 669 quaterdecies e 695 c.p.c. nella parte in cui non dispongono la reclamabilità dei provvedimenti di inammissibilità e rigetto susseguenti ai ricorsi per la nomina di consulente tecnico ai fini della composizione della lite di cui all’art. 696 bis c.p.c.. La Consulta è stata adita dopo la rimessione da parte del giudice a quo sulla scorta del contrasto delle succitate norme codicistiche con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, anche in raffronto con la speculare annoverata possibilità di gravame – peraltro suffragata dalla giurisprudenza di legittimità - consentita avverso le statuizioni di diniego in materia di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696 c.p.c.
Il Giudice delle leggi, nel vagliare la legittimità sotto il profilo dell’uguaglianza sostanziale, ha argomentato come la mancata previsione dell’impugnazione priverebbe la parte soccombente del rimedio in gravame del reclamo, specie se si considera come costituisca l’unico presidio avverso provvedimenti che “in quanto non definitivi né decisori, si sottraggono alla ricorribilità per cassazione di cui al settimo comma dell'art. 111 Cost”. Il ragionamento della Consulta travalica allora la più immediata ratio ispiratrice del giudizio cautelare, prevalendo la prerogativa del diritto di difesa, peraltro in una fattispecie normativa nemmeno del tutto sussumibile nel novero della tutela cautelare, attesa l’insussistenza del presupposto del periculum in mora.

continua

autore: Fossati Cesare