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Testamento olografo. L’autografia deve riguardare anche la data a pena di nullità - Cass. Civ., Sez. II, ord. 10 novembre 2023 n. 31322

Giovedì, 16 Novembre 2023
Giurisprudenza | Legittimità | Successioni
Cass. Civ., Sez. II, ord.10 novembre 2023 n. 31322 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Besso Marcheis per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel testamento olografo l'omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l'annullabilità; l'apposizione di questa ad opera di terzi, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l'autografia dell'atto, senza che rilevi l'importanza dell'alterazione.
L'intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce, invece, al negozio "mortis causa" di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del "de cuius".
L’autografia deve invece riguardare anche la data a pena di nullità, occorrendo accertare se l’apposizione di un trattino tra i numeri 1 e 4 indicanti il giorno di redazione della scheda, sia un’alterazione del documento ad opera di terzi e se sia contestuale o successiva alla redazione delle disposizioni di ultima volontà.
 
Nel caso in esame, la Corte di merito aveva escluso solo in via ipotetica che l’alterazione potesse esser stata opera di terzi, e a tale conclusione era giunta, senza alcun approfondimento, negando che detta alterazione potesse rilevare in sé come requisito di validità dell’atto, ove non influente sull’accertamento della capacità del testatore.

Successione -Testamento olografo – Difetto di autografia della data - Rif. Leg. artt. 591, 602, 606 e 2697 c.c.,

editor: Cianciolo Valeria