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Rinuncia al legato in sostituzione di legittima. Se relativo ad immobili occorre la forma scritta - Cass. Civ., Sez. II, ord. 2 novembre 2023 n. 30384

Mercoledì, 8 Novembre 2023
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Cass. Civ., Sez. II, ord. 2 novembre 2023 n. 30384 – Pres. Manna, Cons. Rel. Guida per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di legato in sostituzione di legittima, il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell'art. 551 c.c., un legato avente ad oggetto un bene immobile (come nella specie: ed infatti la testatrice ha lasciato al marito l'usufrutto su beni immobili), qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350 c.c., comma 1, n. 5, risolvendosi la rinuncia in un atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti al suo patrimonio.


 
Successioni – Legato in sostituzione di legittima - Rinuncia al legato Forma della rinuncia al legato Rif. Leg. artt. 551, 649 e 1350 c.c., comma 1, n. 5, cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria