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La scoperta di un adulterio a distanza di anni non importa disconoscimento - Cass. Civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2023 n. 30844

Cass. Civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2023 n. 30844 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La scoperta dell'adulterio commesso all'epoca del concepimento - alla quale si collega il decorso del termine annuale di decadenza fissato dall'art. 244 c.c. (come additivamente emendato con sentenza n. 134 del 1985 della Corte costituzionale) - va intesa come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto rappresentato o da una vera e propria relazione, o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere, non essendo sufficiente la mera infatuazione, la mera relazione sentimentale o la frequentazione della moglie con un altro uomo.
La Corte territoriale ha ritenuto, all'esito dell'esame delle complessive risultanze istruttorie, che il ricorrente non avesse provato di avere avuto conoscenza dell'adulterio al tempo del concepimento.

Disconoscimento della paternità – Adulterio – Rif. Leg. artt. 244, 2697, 2729 cod. civ.; art. 118 disp. att. cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria