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Testamento pubblico valido se le volontà del testatore e la confezione del testamento non sono contestuali - Cass. Civ., Sez. II, ord. 31 ottobre 2023 n. 30221

Venerdì, 3 Novembre 2023
Giurisprudenza | Legittimità | Successioni
Cass. Civ., Sez. II, ord. 31 ottobre 2023 n. 30221 – Pres. Manna, Cons. Rel. Criscuolo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel testamento pubblico le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale; in tal caso, qualora la scheda sia predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testi.
Poiché la legge prescrive a pena di nullità per la formazione del testamento pubblico, che il testatore dichiari in presenza dei testimoni la sua volontà e che il notaio, dopo averne curato la redazione in iscritto, debba darne lettura al testatore in presenza dei testimoni stessi, la osservanza di tale duplice formalità, da eseguire entrambe alla simultanea presenza del notaio, del testatore e dei testimoni, è intesa al fine di raggiungere la maggiore garanzia di certezza che il contenuto del testamento sia l'eco fedele della libera e cosciente volontà manifestata dal testatore.

 
Successione – Testamento pubblico - Dichiarazioni rese davanti al Notaio – Rif. Leg. artt. 591, 603 e 606 cod. civ.; artt. 70, 71, 158, 161, 350 e 352 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria