Separazione e rimborso delle maggiori spese sostenute durante il matrimonio per l'acquisto dell'immobile in comunione con il marito - Cass. Civ., Sez. II, Ord., 18 ottobre 2023, n. 28957
In materia di separazione e con riferimento al mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, salvo l'esistenza di un differente accordo inter partes, che va provato, non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi in costanza di matrimonio, a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi in solido per l'acquisto della casa coniugale, anche se cointestata. In caso di interruzione del rapporto coniugale per effetto di separazione, entrambi i coniugi possono decidere di continuare a pagare normalmente le rate del mutuo. Ma se uno dei due coniugi non vuole più pagare le rate del mutuo, così rinunciando al diritto di proprietà sulla casa, l'altro coniuge può accollarsi interamente il mutuo, versando le rate mancanti fino all'estinzione dello stesso. La ripetibilità potrà essere fatta valere solo dalla data della separazione e per le somme successivamente pagate, purché l'accollo del mutuo da parte di uno solo dei coniugi non sia imposto dai Giudice quale contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, o non sia previsto negli accordi delle parti.
Separazione – Accordi negoziali fra i coniugi – Mutuo – Pagamento delle rate – Solidarietà familiare - Azione di regresso; Rif. Leg. Artt. 143, 1292, 1298, 1299 e 2729 c.c.; artt. 115, 116 e 702 bis c.p.c.
editor: Ferrandi Francesca
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