Ai provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473 bis.15 c.p.c. non si applica il reclamo. Corte d'Appello di Brescia, Sez. III, Ord. 11 ottobre 2023
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Il reclamo delineato dall'art. 473 bis.24 c.p.c. non pare applicabile ai provvedimenti indifferibili disciplinati dall'art. 473 bis.15 c.p.c. che vengono emessi dal Giudice prima dell’udienza di comparizione delle parti, destinati ad essere assorbiti in quelli, certamente reclamabili dinnanzi alla Corte d'Appello, emessi all'esito dell'udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 c.p.c.
Provvedimenti indifferibili - Reclamo
Rif. Leg.: Artt. 473 bis.15, 473 bis.22, 473 bis.23, 473 bis.24 c.p.c.
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La Corte d'Appello di Brescia, nella circostanza, si pronuncia sul reclamo promosso ai sensi dell'art. 473 bis.24 c.p.c. avverso il provvedimento emesso il 19 giugno 2023 con il quale il Giudice designato del Tribunale di Cremona, nel contraddittorio delle parti, accoglieva l'istanza ex art. 473 bis.15 c.p.c. della madre ricorrente, nel contesto di un procedimento instaurato ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c. per la modifica delle condizioni di separazione, così autorizzando il trasferimento della stessa e della figlia presso l'abitazione dei nonni materni e l'iscrizione della minore al Liceo Classico.
Preliminarmente, la Corte d'Appello ricorda come quello impugnato sia un provvedimento reso ai sensi della nuova normativa prevista dalla cd. "riforma Cartabia" che ha inserito nel libro II del Codice di Procedura Civile il titolo IV bis rubricato "Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie".
Richiamato il contenuto normativo dell'art. 473 bis.24 c.p.c., la Corte riporta le differenti interpretazioni circa la assoggettabilità al reclamo ivi previsto dei provvedimenti indifferibili emessi dal Giudice ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c., osservando che nessun articolo della nuova disciplina la prevede espressamente. Il primo comma dell'art. 473 bis.24 c.p.c. fa riferimento ai provvedimenti temporanei e urgenti emessi all'esito della prima udienza, mentre il secondo comma fa riferimento ai provvedimenti temporanei emessi in corso di causa, limitandone la reclamabilità solo a quelli dal contenuto maggiormente incisivo, che potrebbero identificarsi nei provvedimenti emessi dal Giudice ai sensi dell'art. 473 bis.23 c.p.c.
In attesa della pronuncia della Corte di Cassazione, a seguito del rinvio pregiudiziale promosso ex art. 363 bis c.p.c. dal Tribunale per i Minorenni di Lecce, il Collegio, ritenendo di assumere l'interpretazione più aderente al dato normativo, dichiara il reclamo inammissibile, compensando le spese di lite e dichiarando parte reclamante tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 115/2002.
editor: Fossati Cesare
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