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Nell'ambito della regolamentazione di rapporti concernenti un figlio non vi è spazio per una rigida regolamentazione. Tribunale di Bergamo,, Ord. 10 ottobre 2023

Mercoledì, 11 Ottobre 2023
Giurisprudenza | Tutela cautelare | Attuazione dei provvedimenti | Affidamento dei figli | Merito Sezione Ondif di Bergamo
Trib. Bergamo, Sez. I, Est. Caprino, Ord. 10.10.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Trib. Bergamo, 10.10.23 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Alcun calendario delle visite da parte del genitore non collocatario, da chiunque predisposto, può essere considerato assolutamente “precettivo” o obbligatorio, in quanto la concretizzazione di esso non può che essere condotta tenendo in considerazione la salute e le reazioni del minore e la regolamentazione delle visite dovrà seguire le tappe che il figlio stesso darà nel rapporto con quel genitore. Parlare di precettività intesa come immodificabilità e obbligatorietà di detto calendario a prescindere da tutto è assolutamente errato.

Calendario visite – precettività – non sussiste – tutela cautelare - tipica

 

Rif. Leg.: artt. 669 bis e ss.; 473-bis.12, 473-bis.15 c.p.c.

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Il Tribunale di Bergamo, nella fattispecie, è chiamato a pronunciarsi sul Ricorso promosso ai sensi degli art. 669 bis e ss. c.p.c. da un padre - genitore non collocatario - il quale, con esplicita richiesta di tutela cautelare ante causam, ha convenuto in giudizio la madre chiedendo la conferma, inaudita altera parte, del valore precettivo della delega ai Servizi Sociali di calendarizzare le visite del padre non convivente con il figlio minore e per l'effetto confermare il calendario di visita già stabilito per i mesi estivi. Il ricorrente chiede in ogni caso, anche nel contraddittorio delle parti, l'assunzione del provvedimento richiesto ovvero qualsiasi provvedimento che ai sensi dell'art. 337 ter c.c. sia utile a consentire al padre di incontrare e di vedere il figlio liberamente.

Il Tribunale adito, preliminarmente, accoglie l'eccezione di inammissibilità del ricorso, avanzata da parte resistente, rilevando come la procedura cautelare uniforme ante causam, disciplinata dagli artt. 669 bis e ss. del codice di rito, non sia utilizzabile nell’ambito del diritto di famiglia in particolare dal momento dell’entrata in vigore del rito unico Cartabia (titolo IV bis, artt. 473bis-473ter c.p.c.) che deve essere applicato a decorrere dal 28 febbraio 2023. È quindi corretto quanto eccepito da parte resistente e cioè che il ricorrente avrebbe dovuto far ricorso al procedimento previsto dall’art. 473bis-15 c.p.c. in tema di provvedimenti indifferibili.

La scelta errata della procedura tuttavia non riesce, in ragione degli interessi da tutelare che quasi sempre coinvolgono anche minori, a giustificare una pronuncia di rito di inammissibilità, dovendo in tal caso il giudicante procedere ad una nuova qualificazione giuridica della procedura e così esaminare il merito della stessa.

Tanto premesso la richiesta del ricorrente appare infondata.

Preso atto di quanto disposto nel Decreto del Tribunale per i Minorenni a conclusione di un procedimento apertosi in conseguenza di una denuncia della madre, nonché nella recente relazione dei Servizi Sociali intervenuti, in cui si dà contezza di una forte conflittualità tra i genitori, il Tribunale Ordinario adito ritiene con assoluta certezza che il diritto di visita del padre si stia svolgendo, al di là di quanto viene riportato come “cattive interpretazioni” di ciascuna parte nei confronti dell’altra e della difficoltà di concepire la “doppia appartenenza” del figlio.

Entrambi i genitori, infatti, vengono visti come portatori di caratteristiche assolutamente eccellenti e potenzialmente arricchenti circa il percorso di crescita del figlio.

Il calendario delle visite non può che essere modificabile: nell'ambito della regolamentazione di rapporti concernenti un figlio non vi è spazio per la definitività e la rigida regolamentazione.

 

autore: Fossati Cesare