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Il diritto al ricongiungimento familiare deve essere interpretato in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla Corte EDU - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 10 agosto 2023, n. 24368

Venerdì, 18 August 2023
Giurisprudenza | Stranieri | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 10 agosto 2023, n. 24368; Pres. Valitutti, Rel. Mercolino per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di espulsione, il D.Lgs. n. 286/1998, art. 13, comma 2-bis, il quale impone di tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonchè dell'esistenza di legami con il paese d'origine, dev'essere interpretato, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 202 del 2013, nel senso che esso trova applicazione, con valutazione da condursi caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE, anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorchè non si trovi nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare. (FF)


Stranieri – Ricongiungimento familiare – Diritto all’unità familiare – Interpretazione – Giurisprudenza Corte Edu; Rif. Leg. D.Lgs. n. 25 luglio 1998, n. 286 e art. 8 CEDU

autore: Ferrandi Francesca