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Tanto rumore per nulla: nessuno ha rivisto la sospensione dei termini. Tribunale di Verona, 8 agosto 2023

Giovedì, 10 August 2023
Giurisprudenza | Processo civile | Mantenimento dei figli | Mantenimento | Merito Sezione Ondif di Verona
Tribunale di Verona, Est. Vaccari, decreto 8.08.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il principio espresso dalla Suprema Corte con l'Ordinanza n. 18044/2023, secondo cui nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, di cui alla L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3, non ha portata generale, bensì è riferibile solo alla disciplina emergenziale, ossia all’art. 83, comma 3, lett. a), del D.L. 17/03/2020 n. 18.
Pertanto, nessuna sospensione feriale dei termini processuali nelle cause relative al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile.

obbligazioni alimentari - obbligazioni di mantenimento - termini processuali - sospensione
Rif. Leg.:  artt. 1 e 3 L. 742/1969, art. 83, comma 3 lett. a) DL 18/2020



autore: Fossati Cesare