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Il pregiudizio dell’incapace non basta per annullare il contratto - Cass. Civ., Sez. II, ord. 11 luglio 2023 n. 19630

Lunedì, 7 August 2023
Giurisprudenza | Capacità | Legittimità
Cass. Civ., Sez. II, ord. 11 luglio 2023 n. 19630 – Pres. Bertuzzi, Cons. Rel. Chieca per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini dell’annullamento del contratto per incapacità naturale -a differenza di quanto previsto per l’annullamento dell’atto unilaterale- non rileva, di per sé, il pregiudizio che il contratto provochi o possa provocare all’incapace, poiché tale pregiudizio rappresenta solamente un indizio della malafede dell’altro contraente.
La diversità di disciplina contenuta nell’ art. 428 c.c. sottende la differente rilevanza sociale degli atti unilaterali rispetto a quella dei contratti, poiché nei primi è preminente l’interesse dell’incapace a controllare le conseguenze degli atti compiuti, mentre nei secondi è prioritario l’interesse alla certezza del contratto e alla tutela dell’affidamento della controparte che, non essendo in malafede, abbia confidato nella sua validità.
 
Nel caso in esame, gli eredi chiedevano l’annullamento del contratto di compravendita con il quale la de cuius aveva venduto un immobile. Gli Ermellini hanno accolto la domanda del ricorrente poiché la Corte d’Appello non aveva compiuto alcun accertamento circa la malafede dell’acquirente, essendosi limitata ad argomentare esclusivamente in ordine all’incapacità d’intendere o di volere dell’alienante.


Capacità – Incapacità d’intendere o di volere dell’alienante – Annullamento del contratto – Prova della malafede dell’acquirente - Rif. Leg. art. 428 cod. civ.

autore: Cianciolo Valeria