Capacità d’intendere ai fini dell’annullamento degli atti. Tribunale di Nuoro, 27 luglio 2023
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Rientra nell'alveo delle donazioni dirette o indirette la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora detta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l'arricchimento senza corrispettivo dell'altro cointestatario.
L'ipotesi di annullamento per incapacità naturale e quella per circonvenzione d’incapace hanno presupposti differenti, a tal punto che il giudicato formatosi sull'insussistenza dell'incapacità naturale è inopponibile nel giudizio volto a far dichiarare la nullità del medesimo contratto per circonvenzione di incapace, atteso che la prima richiede l'accertamento di una condizione espressamente qualificata di incapacità di intendere e di volere, ai fini della seconda è, invece, sufficiente che l'autore dell'atto versi in una situazione soggettiva di fragilità psichica derivante dall'età, dall'insorgenza o dall'aggravamento di una patologia neurologica o psichiatrica anche connessa a tali fattori o dovuta ad anomale dinamiche relazionali che consenta all'altrui opera di suggestione ed induzione di deprivare il personale potere di autodeterminazione, di critica e di giudizio.
Successione – testamento – azione di annullamento
Rif. Leg.: art. 775 c.c. - 643 c.p. – 428 c.c. - art. 1418 c.c.
autore: Fossati Cesare
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