Matrimonio. Vizi riscontrati dal tribunale ecclesiastico e rapporto con le cause di nullità riconosciute dall'ordinamento italiano - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 20 novembre 2023, n. 32148
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Non basta ad integrare la fattispecie dell'art. 120 c.c. (incapacità di intendere e di volere), una situazione descritta come di mera deficienza caratteriale o immaturità, per non avere uno o entrambi i coniugi valutato la rilevanza dell'atto, il matrimonio canonico, in sé "indissolubile" e, dunque, di portata davvero rilevante, in quanto destinato per scelta originaria a durare "per tutta la vita": l'incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senza termini non significa necessariamente deficit psichico, ai sensi delle disposizioni previste dall'ordinamento italiano. Inoltre, il controllo sulla circostanza se i vizi, come riscontrati dalla sentenza del tribunale ecclesiastico, si inquadrino in una delle cause di nullità del matrimonio riconosciute dall'ordinamento italiano spetta alla corte d'appello, quale giudice della delibazione, il cui operato è quindi controllabile in sede di legittimità dalla Corte di Cassazione con riguardo alla corretta sussunzione nelle norme sulla nullità del matrimonio, di cui al Titolo VI, Capo III, Sezione VI del libro primo del codice civile.
Matrimonio – Nullità – Capacità di intendere e di volere - Sentenza tribunale ecclesiastico; Rif. Leg. Art. 120 c.c.
Matrimonio – Nullità – Capacità di intendere e di volere - Sentenza tribunale ecclesiastico; Rif. Leg. Art. 120 c.c.
editor: Ferrandi Francesca
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