Le spese effettuate prima del matrimonio sono irripetibili essendo state utilizzate in vista delle nozze - Cass. Civ., Sez. II, Ord., 19 luglio 2023, n. 21100

Cass. Civ., Sez. II, Ord., 19 luglio 2023, n. 21100; Pres. Grasso, Rel. Varrone per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, comma 1, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio. (FF)


Separazione dei coniugi – Spese effettuate prima del matrimonio – Nozze; Rif. Leg. Art. 143 c.c.

editor: Ferrandi Francesca