Matrimonio

Corte d’Appello di Roma, Sezione delle persone, dei minori e della famiglia, Sentenza 7 agosto 2026, n. 6186, Presidente Estensore Dott.ssa Anna Maria Pagliari

Matrimonio – Sentenze ecclesiastiche di nullità – Delibazione – Presupposti – Rispetto del diritto di difesa – Non contrarietà all'ordine pubblico.

Rif. Leg. Art. 8 Accordo di modifica al Concordato Lateranense 11 febbraio 1929, del 18 febbraio 1984, ratificato con la Legge 25 marzo 1985, n. 121.

Venerdì, 28 Agosto 2026
Giurisprudenza | Matrimonio | Merito
Corte d’Appello di Roma, Sezione delle persone, dei minori e della famiglia, Sentenza 7 agosto 2026, n. 6186 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Qualora sia accertata la competenza del giudice ecclesiastico, trattandosi di matrimonio concordatario, e nel procedimento davanti al Tribunale Ecclesiastico sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in modo non difforme da quanto stabilito dall'ordinamento giuridico italiano, non contrastando, la sentenza passata in giudicato secondo l'ordinamento canonico, con l'ordine pubblico italiano, per essere stata dichiarata la nullità del matrimonio per una causa rapportabile a quelle previste dall'art. 120 e ss. del codice civile, vanno ritenuti sussistenti i requisiti previsti dall'art. 8 dell'Accordo di revisione del Concordato (L. n. 121 del 1985) per la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario.

 

editor: Fossati Cesare