Addebito per comportamenti fortemente lesivi della dignità della persona. Tribunale di Bergamo, 6 luglio 2023
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Le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse - non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale.
Tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pone anche la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci, nonché la mancanza di un’attività lavorativa.
Separazione – addebito – violenze - onere e rilevanza della prova – figlio maggiorenne – mantenimento – minorazione – capacità lavorativa
Rif. Leg.: art. 151 c.c. – art. 337-septies c.c.
- §§
editor: Fossati Cesare
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