I passaggi motivazionali e logici per il calcolo degli assegni per moglie e figli. Tribunale di Genova, IV Sez., Ord. 13 luglio 2023

Venerdì, 14 Luglio 2023
Giurisprudenza | Separazione dei coniugi | Mantenimento dei figli | Mantenimento | Merito Sezione Ondif di Genova
Tribunale di Genova, Est. Pellegrini, Ord. 13.07.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
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Nel contesto di un procedimento giudiziale con richiesta di addebito della separazione alla moglie, qualora emerga in favore del marito un reddito medio triennale netto pari a circa il doppio di quello percepito dalla moglie, è giustificato, almeno in via provvisoria e in attesa di ulteriori approfondimenti istruttori, un assegno di mantenimento in favore di quest'ultima, in ragione del fatto che una discrepanza reddituale di tal fatta è tale da determinare una riduzione sperequata del tenore di vita precedentemente goduto dal coniuge debole.

Richiesta di addebito della separazione - Assegnazione della casa coniugale - Affidamento condiviso e diritto di visita - Mantenimento del coniuge e dei figli minori

Rif. Leg. Artt 156, 337 ter, 337 sexies c.c.; Art. 708 c.p.c. ante Riforma

  • §§

Nell'Ordinanza Presidenziale in oggetto trovano rigorosa applicazione i criteri elaborati dalla Sezione Famiglia del Tribunale di Genova ai fini del calcolo dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge debole in caso di separazione e in favore dei figli, con l'avvertenza che la valutazione dell'assegno per il coniuge deve essere antecedente a quella dell’assegno per i figli in quanto, poiché il dovere di mantenimento di questi ultimi spetta ad entrambi i genitori, ai fini del calcolo della quota di mantenimento dei figli occorre tenere presente tutte le entrate finanziarie di ciascuna parte.

Nel conteggio risulta dirimente il reddito medio triennale netto di entrambi i coniugi, risultante dal reddito effettivamente percepito da ciascuno di essi, al netto di imposte e spese conseguenti alla separazione: solo un divario pari o superiore al doppio tra i redditi delle parti, come nella fattispecie, giustifica ex se un assegno di mantenimento in favore del coniuge debole, finalizzato a ricomporre una sostanziale equivalenza dei redditi.

Accertate le disponibilità reddituali dei genitori, l’onere economico per il mantenimento dei figli viene stabilito sommando il reddito residuo netto di ciascuno dei due e destinando una frazione di tale reddito totale al mantenimento ordinario dei figli.

Le spese straordinarie vengono poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno con rinvio al Verbale ex art. 47 O.G. di Sezione. 

Il provvedimento provvisorio de quo è completato dalle disposizioni relative all'assegnazione della casa coniugale in favore della madre, proprietaria in via esclusiva, e al regime di affidamento condiviso delle figlie minori con diritto di visita in favore del padre, come concordato dalle parti.

 

 (SF)

editor: Fossati Cesare