I passaggi motivazionali e logici per il calcolo degli assegni per moglie e figli. Tribunale di Genova, IV Sez., Ord. 13 luglio 2023
Nel contesto di un procedimento giudiziale con richiesta di addebito della separazione alla moglie, qualora emerga in favore del marito un reddito medio triennale netto pari a circa il doppio di quello percepito dalla moglie, è giustificato, almeno in via provvisoria e in attesa di ulteriori approfondimenti istruttori, un assegno di mantenimento in favore di quest'ultima, in ragione del fatto che una discrepanza reddituale di tal fatta è tale da determinare una riduzione sperequata del tenore di vita precedentemente goduto dal coniuge debole.
Richiesta di addebito della separazione - Assegnazione della casa coniugale - Affidamento condiviso e diritto di visita - Mantenimento del coniuge e dei figli minori
Rif. Leg. Artt 156, 337 ter, 337 sexies c.c.; Art. 708 c.p.c. ante Riforma
- §§
Nell'Ordinanza Presidenziale in oggetto trovano rigorosa applicazione i criteri elaborati dalla Sezione Famiglia del Tribunale di Genova ai fini del calcolo dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge debole in caso di separazione e in favore dei figli, con l'avvertenza che la valutazione dell'assegno per il coniuge deve essere antecedente a quella dell’assegno per i figli in quanto, poiché il dovere di mantenimento di questi ultimi spetta ad entrambi i genitori, ai fini del calcolo della quota di mantenimento dei figli occorre tenere presente tutte le entrate finanziarie di ciascuna parte.
Nel conteggio risulta dirimente il reddito medio triennale netto di entrambi i coniugi, risultante dal reddito effettivamente percepito da ciascuno di essi, al netto di imposte e spese conseguenti alla separazione: solo un divario pari o superiore al doppio tra i redditi delle parti, come nella fattispecie, giustifica ex se un assegno di mantenimento in favore del coniuge debole, finalizzato a ricomporre una sostanziale equivalenza dei redditi.
Accertate le disponibilità reddituali dei genitori, l’onere economico per il mantenimento dei figli viene stabilito sommando il reddito residuo netto di ciascuno dei due e destinando una frazione di tale reddito totale al mantenimento ordinario dei figli.
Le spese straordinarie vengono poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno con rinvio al Verbale ex art. 47 O.G. di Sezione.
Il provvedimento provvisorio de quo è completato dalle disposizioni relative all'assegnazione della casa coniugale in favore della madre, proprietaria in via esclusiva, e al regime di affidamento condiviso delle figlie minori con diritto di visita in favore del padre, come concordato dalle parti.
(SF)
editor: Fossati Cesare
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