Divorzio transnazionale. Occorre dimostrare un collegamento effettivo con il nuovo Stato di residenza - Corte di giustizia Ue, sentenza 6 luglio 2023 (C-462/22)
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Non è sufficiente trasferire la residenza da uno Stato membro all’altro per instaurare un procedimento di divorzio dinanzi al giudice del Paese della nuova residenza perché l’attore deve dimostrare un collegamento effettivo con il nuovo Stato di residenza.
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che tale disposizione subordina la competenza dell’autorità giurisdizionale di uno Stato membro a conoscere di una domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale alla circostanza che l’attore, cittadino di tale Stato membro, fornisca la prova di aver acquisito la residenza abituale in detto Stato membro almeno da sei mesi immediatamente precedenti alla presentazione della sua domanda.
Rinvio pregiudiziale – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale – Rif. Leg. art. 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino del Regolamento (CE) n. 2201/2003
editor: Cianciolo Valeria
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