Al convivente more uxorio vanno garantiti i diritti fondamentali previsti dalla normativa in materia di impresa familiare. Corte Costituzionale, Sent. 25 luglio 2024 n.148

Corte Cost. sentenza n. 148 del 25.07.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 36 della Costituzione –  dell’art. 230–bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare anche il “convivente di fatto” e come impresa familiare quella cui collabora anche il “convivente di fatto” e in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della Legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale), dell’art. 230-ter del codice civile che attribuisce al convivente di fatto una tutela dimidiata dal mancato riconoscimento del lavoro “nella famiglia”, del diritto al mantenimento, del diritto di prelazione nonché dei diritti partecipativi, e quindi significativamente più ridotta rispetto a quella che consegue all’accoglimento della questione sollevata in riferimento all’art. 230-bis codice civile

Convivenza more uxorio – Impresa familiare – Diritti fondamentali

Rif. Leg.: Art. 2, 3, 4, 35, 36, 117, primo comma, Cost.; Art. 9 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; Art. 8 e 12 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Con Ordinanza del 18 gennaio 2024 (reg. ord. n. 36 del 2024), la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, all’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) e all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), dell’art. 230-bis (Impresa familiare), primo e terzo comma, c.c, nella parte in cui non include nel novero dei familiari il convivente more uxorio, e, “in via derivata”, dell’art. 230-ter (Diritti del convivente) c.c, che “applica al convivente di fatto, che presti stabilmente la propria opera nell’impresa dell’altro convivente, una tutela inferiore rispetto a quella prevista per il familiare”.

Dopo un ampio richiamo generale all’istituto del matrimonio e alla evoluzione della normativa e della giurisprudenza, anche costituzionale ed europea, relative alla convivenza more uxorio, la Consulta, riconoscendo la permanenza di differenze di disciplina relativamente alla famiglia fondata sul matrimonio e alla famiglia di fatto, ritiene che, quando si tratta di diritti fondamentali, le divergenze debbano recedere.

Fondamentali sono il diritto al lavoro (art. 4 e 35 Cost.) e alla giusta retribuzione (art. 36 Cost.), come riconosciuti dall’art. 230-bis c.c., secondo la scelta del legislatore della riforma del diritto di famiglia del 1975, con un ampio raggio di applicazione che abbraccia non solo il coniuge e gli stretti congiunti dell’imprenditore, ma anche tutti i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado e, dal 2016,  si estende anche ai soggetti legati da unioni civili.

Pari tutela va garantita al convivente more uxorio la cui prestazione lavorativa rischia di essere inesorabilmente attratta nell’orbita del lavoro gratuito come per chi è legato all’imprenditore da un rapporto di coniugio, parentela o affinità.

La protezione del lavoro del convivente prevista dall’art. 230-ter c.c. di fatto non è la stessa di quella del coniuge ed è inferiore a quella riconosciuta finanche all’affine di secondo grado che presti la sua attività lavorativa nell’impresa familiare.

Risulta pertanto la violazione del diritto fondamentale al lavoro (artt. 4 e 35 Cost.) e alla giusta retribuzione (art. 36, primo comma, Cost.), in un contesto di formazione sociale, quale è la famiglia di fatto (art. 2 Cost.), con violazione anche dell’art. 3 Cost.

Assorbito l’esame degli ulteriori parametri invocati, 9 CDFUE e art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 8 e 12 CEDU. 

editor: Fossati Cesare