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Anche Terni dice di sì alla domanda congiunta e cumulata di separazione e divorzio - Tribunale di Terni, sent. 22 giugno 2023

Domenica, 9 Luglio 2023
Giurisprudenza | Separazione e divorzio: aspetti processuali | Merito Tribunale di Terni
Tribunale di Terni, sentenza 22 giugno 2023 - Presidente Est. Velletti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’art. 473 bis.51 c.p.c., si riferisce alla “domanda congiunta relativa ai procedimenti”, locuzione che potrebbe riferirsi, dato l’uso del singolare nella prima parte  e del plurale nella seconda, al solo cumulo tra domande di separazione e divorzio (non essendo possibile il cumulo con alcuna delle altre domande di cui all’art. 473 bis.47 – scioglimento dell’unione civile, regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori del matrimonio ovvero procedimenti di modifica - alle quali la norma che disciplina la domanda congiunta è applicabile).
Inoltre, e soprattutto, il primo comma dell’art. 473 bis.49 c.p.c. ha portata applicativa ampia, non riferendosi ai soli procedimenti contenziosi, prevedendo la possibilità di cumulo di domande “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale”, atto introduttivo presente anche nei procedimenti su domanda congiunta. Parimenti non univoca la lettura dei principi di delega, in quanto quello destinato a disciplinare la possibilità di cumulo di domande non si riferisce in via esclusiva ai procedimenti contenziosi dettando principi che sul punto sono da ritenere neutri.

Separazione e divorzio – Riforma Cartabia - Domanda congiunta e cumulata di separazione e divorzio – Accordi negoziali – Diritto di abitazione sottoposta a termine non prorogabile – Rif. Leg. artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c

editor: Cianciolo Valeria