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Sospensione delle visite paterne per il minore vittima di abusi sessuali. Corte d’Appello di Milano, 8 giugno 2023

Venerdì, 23 Giugno 2023
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Minori | Merito Sezione Ondif di Milano
Corte Appello Milano, Est. Arceri, decreto 8.06.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Va confermato il provvedimento di sospensione delle visite paterne, anche in modalità differita, pronunciato in primo grado, nell’ipotesi in cui il minore, vittima di abusi sessuali da parte del padre, rifiuti ostinatamente di incontrare il genitore e laddove, nel contesto di una compiuta istruttoria espletata nel corso del procedimento di prime cure, operatori qualificati abbiano descritto reazioni avverse manifestate dal figlio in ogni occasione di contatto con il padre (Cfr. Cass. Civ. 23.04.2019, n. 11170).

 

Competenza del Tribunale per i Minorenni ex art. 38 disp att. c.c.; Decadenza dalla responsabilità genitoriale; Ascolto del minore; Rifiuto da parte del minore vittima di abusi sessuali di frequentare il padre; Fragilità emotiva e psicologica del minore

Rif. Leg.: Art. 38 disp. att. c.c.; Artt. 81, 609 bis, 609 ter, comma 1 n. 5 sexies e comma 2; 609 quater comma 1 n. 2 c.p.; Artt. 316, 330, 333 c.c. 

 

La Corte di Appello di Milano, respingendo il reclamo avverso il Decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni, promosso dal padre già denunciato per abusi sessuali sul figlio, preliminarmente, riportandosi ai precedenti giurisprudenziali sul punto (Cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. I, 11/06/2021, n. 16569; Cass. Civ. Sez. I, 15/07/2021 n. 20248), affronta l'eccezione di incompetenza del Giudice specializzato, escludendo, nella fattispecie, l’operatività della “vis attractiva” della competenza del Tribunale ordinario ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c. ante Riforma Cartabia, in quanto il procedimento di separazione pendente dinanzi al Giudice ordinario, sebbene instaurato preventivamente, è giunto al suo epilogo, senza che le parti abbiano sollecitato ulteriori pronunce in merito al provvedimento già emesso dal Giudice specializzato o abbiano promosso ulteriore attività istruttoria.

La Corte osserva altresì come il Tribunale per i Minorenni nulla abbia disposto in ordine alla responsabilità genitoriale del padre, limitandosi a disporre l’affidamento del minore all’Ente e a prevedere una sospensione degli incontri padre-figlio, in ragione del profondo turbamento mostrato dal minore a fronte della ripresa dei contatti con il genitore. Né il Tribunale ordinario, pur recependo tale provvedimento, nel merito, ha assunto alcuna determinazione.

Preso atto del profondo disagio emotivo e comportamentale del bambino, vittima di abusi sessuali da parte del padre, in adesione all'orientamento della giurisprudenza di merito (Cfr. Tribunale di Sulmona, Sez. I, 19/11/2022, n. 253), il Collegio ritiene di evitare di ripetere l'ascolto del minore - infradodicenne capace di discernimento - sul presupposto che spingere il medesimo ad evocare ulteriormente episodi che egli ha dolorosamente introitato, e che lo hanno profondamente segnato, possa avere un effetto grandemente pregiudizievole.

In tale ottica va evitato di reinserire il figlio nel contesto della frequentazione paterna, altamente confusivo e patogeno, in quanto ha da ritenersi prevalente il diritto del minore a non subire ulteriori intrusioni nella propria sfera emotiva, già duramente provata dalle indagini espletate nell’ambito del procedimento penale e dagli incontri predisposti dai Servizi Sociali.

Va pertanto confermato integralmente il Decreto impugnato e vanno rimessi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni al fine di richiedere l'emissione di provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre.

autore: Fossati Cesare