Al Curatore le scelte importanti per il minore. Tribunale di Trani, 19 giugno 2023
*Si ringrazia l’avv. Marilena Lanzellotto, resp. Ondif regione Puglia e l'avv. Annalisa Marigliano, presidente Ondif sez. Trani per la massimazione e la segnalazione del provvedimento
In presenza di rapporti estremamente conflittuali tra i genitori, non rispettosi del principio di bigenitorialità e di sufficiente tutela del minore, con totale assenza di comunicazione, si rende necessaria l’adozione di misure idonee a superare il contrasto ed a conseguire il miglior risultato utile per il minore che non deve subire ulteriori pregiudizi dalla insanabile incomunicabilità tra i due genitori.
La nomina del Curatore speciale con poteri sostanziali (che quindi travalichino gli ambiti squisitamente processuali), di cui all’art. 80 c.p.c. novellato, risponde, pertanto, alla esigenza di supplire alle difficoltà dei genitori in ipotesi di esasperato conflitto che paralizza l’azione di cura e di accudimento concreto del figlio.
Condotte ostacolanti - Curatore del minore – poteri sostanziali - ascolto
Rif. Leg.: art. 473-bis.6 cpc
editor: Fossati Cesare
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