Ai fini dell'assegno di separazione non rilevano le condizioni economiche dei suoceri - Cass. Civ., Sez. I, ord. 21 giugno 2023 n. 17805

Cass. Civ., Sez. I, ord. 21 giugno 2023 n. 17805 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Russo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il diritto al mantenimento, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 156 c.c., è fondato sulla persistenza, durante lo stato della separazione, di alcuni degli obblighi derivanti dal matrimonio, che gravano esclusivamente sui coniugi e non anche sui loro genitori ed eventuali elargizioni, da parte di questi ultimi, anche se continuative, costituiscono atti di liberalità e non possono essere considerate reddito del soggetto obbligato.
Ai fini dell'assegno di separazione in favore del coniuge non possano rilevare le condizioni economiche dei genitori del soggetto obbligato.
 
Il diniego dell'assegno di mantenimento alla donna è stato motivato sulla base di plurime ragioni: la richiedente era giovane, le era stato prospettato un percorso di inserimento lavorativo ingiustificatamente rifiutato, ed inoltre, il marito le pagava la locazione dell’immobile nel quale viveva con la figlia.


Separazione – Mantenimento del coniugeRifiuto di un inserimento lavorativo – Condizioni economiche dei genitori del soggetto obbligato al mantenimento – Non rilevanza ai fini dell’assegno -  Rif. Leg. artt. 155, 156 e 337 - ter cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria