Chiariti i confini fra aborto, infanticidio e omicidio - Cass. Pen., Sez. I, sent. 25 maggio 2023 n. 22711
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Al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla L. n. 194/1978, tutte le condotte di soppressione realizzate nei confronti di un feto che è vitale all’inizio del travaglio ed ha, per l’età gestazionale, “possibilità di vita autonoma” extrauterina sono sussumibili nelle fattispecie omicidiarie di cui agli artt. 575, 589 e 578 c.p., a seconda se l’evento morte è posto in essere con coscienza e volontà, contro la volontà ma a causa di un atteggiamento negligente, imprudente o imperito, ovvero se il feto sia ucciso dalla madre determinata dalle condizioni di abbandono morale e materiale». Tanto, a prescindere se il decesso si sia verificato all’interno o all’esterno dell’alveo materno.
Al contrario, le fattispecie incriminatrici di cui all’ art. 19 cit. sono configurabili se le condotte di soppressione del feto sono interamente compiute ed esaurite prima dell’inizio del travaglio.
Aborto – IVG – Omicidio – Infanticidio - Differenze – Criteri di accertamento della capacità di vita autonoma del feto al momento dell'induzione del travaglio - Nesso di causalità tra condotta concorsuale ascritta all'imputato ed evento mortale - Rif. Leg. artt. 110, 479, 575, 577, n. 1), 578 e 589 cod. pen.; artt. 6, 7 e 19 della L. 22 maggio 1978, n. 194
editor: Cianciolo Valeria
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