Negato il risarcimento del danno alla gestante se non prova che avrebbe abortito se informata - Cass. Civ., Sez. III, sent., 25 novembre 2021, n. 36645
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Il danno subito dalla gestante per omessa o errata informazione del medico in ordine allo stato di salute del feto è subordinato alla prova della rilevante anomalia del nascituro, dell'omessa informazione da parte del medico, del grave pericolo per la salute psicofisica della donna, della scelta di interrompere la gravidanza ove adeguatamente informata, del danno prodotto dal mancato esercizio della facoltà di interrompere la gravidanza. In particolare, la prova dell'esercizio di tale facoltà da parte della gestante ove esattamente informata, alla luce della natura psicologica del fatto da provare, può essere raggiunta mediante il ricorso alle presunzioni semplici.
Nel caso di specie, è stato accertato, con giudizio di fatto, ossia con valutazione delle prove rimessa alla discrezionalità del giudice, che una simile prova non è stata fornita, ed anzi, le parti non hanno neanche fatto cenno alla possibilità di abortire in caso di accertata malformazione.
Aborto - Risarcimento del danno - Consenso informato - Rif. Leg. L. 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza); art. 2697 cod. civ.
autore: Cianciolo Valeria
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