inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Responsabilità  civile, malformazione del feto e onere della prova - Corte di Appello di Bari, Sez. III, sent. 7 luglio 2022 n. 1152

Solo ed unicamente la donna (gestante) deve assolvere all'adempimento dell'onere probatorio in ordine alla scelta dell'aborto.
I presupposti di tale fattispecie facoltizzante non possono che essere allegati e provati dalla donna ex articolo 2697 c.c. (onus incumbit ei qui dicit), con un riparto che è ritenuto in sentenza rispettoso del canone della vicinanza della prova.
Una volta conseguita "piena prova in tal senso" graverà sul medico l'onere di provare, in senso contrario, che la donna non si sarebbe determinata comunque all'aborto per qualsivoglia ragione a lei personale.(VC)


Aborto - Responsabilità professionale medica - Malformazioni del feto - Omessa informazione al paziente -Onere della prova – Rif. Leg. art. 2697 cod. civ.; artt. 4, 6, 7 della Legge 22 maggio 1978, n. 194