Divorzio. Le condotte anteriori tenute nel corso della vita matrimoniale possono essere valutate quali "ragioni della decisione" - Corte d'Appello Salerno, Sez. II, sent. 27 aprile 2023, n. 565
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La funzione dell'assegno di divorzio non è quella di ricostituire il tenore di vita coniugale, bensì quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati e riequilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi nei casi in cui vi sia la prova che la sperequazione reddituale esistente al momento del divorzio sia stata causata dalle scelte comuni di vita delle parti, per effetto delle quali uno dei due abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, così contribuendo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge.
Nel caso in cui la separazione è addebitata ad uno dei coniugi rilevano anche le "ragioni della decisione" ai fini della concessione dell'assegno di divorzio.
Ed infatti, le condotte anteriori tenute nel corso della vita matrimoniale possono essere valutate quali "ragioni della decisione" se esse siano alla base di una pronuncia di addebito della separazione, se tali motivi siano anche le cause ostative alla ricostruzione della comunione tra i coniugi giustificando quindi la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel caso di specie, è effettivamente emerso che la donna che ha proposto appello non aveva svolto attività lavorativa durante la convivenza matrimoniale ventennale subendo la violenza del marito abituale frequentatore di altre donne.
Divorzio - Assegno di divorzio - Funzione dell'assegno di divorzio – Condotte violente del coniuge – Ragione della decisione - Rif. Leg. Legge 1 dicembre 1970 n. 898
editor: Cianciolo Valeria
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